Si riportano di seguito le disposizioni di interesse relative al decreto-legge 31 marzo 2021 n. 44 recante: “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2”.

in virtù di quanto suesposto, può evidenziarsi che il decreto-legge in oggetto:

  • esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
  • introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione).

Ciò detto, al fine del suddetto dettato normativo si invitano gli Ordini territoriali entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (vigente dall’1 aprile 2021), a trasmettere l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, all’indirizzo pec delle rispettive regioni o province autonome.

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